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vineri, 25 aprilie 2014

Informatii pentru circularea in Italia a masinilor inmatriculate in strainatate.

Art. 132. Circulatia autovehicolelor  inmatriculate in strainatate.

Noul cod stradal, decretul legislativ 30 aprilie 1992 nr. 285 si succesivele modificari
  1.      .    Autovehicolele, motovehicolele si remorcile inmatriculate  in strainatate ce au indeplinit formalitatile vamale sau acela al art. 53 aliniatul 2 din Decretul Legislativ din 30 august 1993, nr. 331,  sunt admise in Italia pentru o perioada de un an, in baza certificatului de inmatriculare din statul de origine.

  1. 2.     Dispozitiile de la aliniatul 1 nu se aplica si la rezidentii di comuna Campioni D’Italia.
    3.     Tablitele de inmatriculare a vehicolului de la aliniatul 1 trebuie sa fie legibile si sa fie scrise cu cifre arabe si caractere latine  majuscole, in functie de modalitatile ce vor fi stabilite de regulament.
    4.     Ne respectarea normelor prevazute la aliniatul 1 comporta interzicerea accesului pe teritoriul National.
    5.     Ori cine violeaza dispozitiile aliniatului 1 este pasibil la o sanctiune administrativa  de a plati o suma de la 84€ la 335€.

sâmbătă, 12 aprilie 2014

Prestatii pentru sustinerea venitului in Italia.

Questa sezione fornisce informazioni sulle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla legislazione in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori immigrati.

Ai lavoratori non U.E. si applica, in base al principio fondamentale della parità di trattamento fra lavoratori stranieri e quelli italiani, la stessa tutela previdenziale e assistenziale garantita ai lavoratori italiani, salve soltanto le specifiche eccezioni previste dalla legge.

Relativamente alle prestazione di sotto riportate, si precisa quanto segue:
  • non spettano ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e i loro datori di lavoro, sono esclusi dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione.
  • I lavoratori extracomunitari (ad eccezione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, al momento della presentazione della domanda, per l’ottenimento delle prestazioni sopra indicate, può essere richiesta anche la seguente documentazione:
    • se in attesa di rilascio del primo permesso: copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia e ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale;
    • se in attesa di rinnovo del permesso: ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale e copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero (ad eccezione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l'impiego entro 5 giorni.

Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (L. 92 del 16.7.2012 - art. 4, comma 30 «Riforma del lavoro»), o anche oltre un anno, e comunque per  tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, disoccupazione, mobilità.

Le informazioni contenute in questa sezione riguardano:

LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - Particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA - Prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI - Prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. È una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI - Prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. È una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

MOBILITÀ - Intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

MOBILITÀ IN DEROGA - Indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA INDUSTRIA ED EDILIZIA (CIG) - Prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) – Prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

CIG IN DEROGA - Intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.

MALATTIA - Indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.


APPROFONDIMENTI PRESTAZIONI – In questa sezione si possono  consultare una serie di schede di approfondimento in materia di Prestazioni a sostegno del reddito, che l'Istituto mette a disposizione degli utenti.

N.B. Date preluate de pe sito INPS https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9442%3b9458%3b&lastMenu=9458&iMenu=1&p4=2

Prestatii pensionistice in regim comunitar.

Per le persone che possono far valere periodi di lavoro in Stati comunitari – quali Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e, dal 1° luglio 2013, Croazia - l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri.


La contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto, come se fosse contribuzione versata in Italia.

L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana.


Analogamente, le Istituzioni competenti degli Stati esteri determineranno il diritto alle prestazioni a loro carico, se necessario, tenendo conto della contribuzione accreditata in Italia.


Di seguito si elencano le fonti normative comunitarie e le principali disposizioni applicative emanate dall’INPS relative alle prestazioni pensionistiche in regime comunitario.


Regolamenti comunitari


La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali, in modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei.


La regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile ai Paesi che fanno parte dell’Unione europea.


Di seguito si riportano i principali regolamenti comunitari che disciplinano la materia:
  • REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013);
  • REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013).
N.B. Date preluate de pe sito INPS https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9442%3b9443%3b&lastMenu=9443&iMenu=1&iNodo=9443&p4=2

Normativa fiscala pentru rezidentii in strainatate.

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.
Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. In ottemperanza a quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
  • i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate
  • gli sportelli self-service situati presso alcuni Consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires)
  • le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

RESIDENZA FISCALE


Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti” in Italia.
Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni..
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), il frazionamento del periodo d’imposta è stato contemplato espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con la Svizzera (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992), come specificato dall’ Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 03/12/2008.
    N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa.

    TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

    Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
    Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.


    Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

    Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
    Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
    Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
    Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti,la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
    A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modello CI531 - EP-I
    Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.
    Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.
    Il modello CI531 – EP-I è disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali.
    Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.
    Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
    L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.


    DETRAZIONI D’IMPOSTA

    Si rammenta che la legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe 2014 ha previsto la proroga anche per il 2014 delle detrazioni per carichi di famiglia per i residenti all’estero (art. 9, comma 15-quater, della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014).
    Per richiedere le detrazioni d’imposta i residenti all’estero devono attenersi alle peculiari modalità di presentazione delle domande prescritte dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 149, del 02.08. 2007.
    In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti condizioni:
    • il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
    • che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori del territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
    • di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

    L’art. 2 del decreto in esame indica le modalità con le quali i soggetti residenti in Stati diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente possono attestare la sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, indicati dall’ art. 1:
    • documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per il territorio;
    • documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja in data 5 ottobre 1961;
    • documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.


    Si precisa che l’apostille è una specifica annotazione che deve essere apposta sull’originale del certificato rilasciato dalle Autorità competenti del Paese interessato da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione stessa. Pertanto, in presenza dell’apostille, non è necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le Autorità consolari.
    I pensionati residenti all’estero possono richiedere all' INPS  le detrazioni con i modelli CI501 e CI502 dedicati rispettivamente ai cittadini residenti in paesi UE e Norvegia e ai cittadini residenti in paesi extra UE.
    I modelli sono disponibili nel sito INPS alla sezione Moduli -> Convenzioni Internazionali.
    Si rammenta che i pensionati residenti in Croazia, a decorrere dal 01/07/13, per richiedere le detrazioni dovranno utilizzare il modello CI501, riservato ai cittadini residenti in paesi UE e Norvegia, secondo le modalità prescritte (art. 1 del decreto 149/2007 del MEF).

    CUD 2014

    Ogni anno l’INPS rende disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta.
    Si rammenta che nel CUD per le pensioni totalmente detassate si riporta nelle annotazioni con il codice AJ l’importo lordo erogato dall’Istituto, mentre per le pensioni parzialmente esentate viene indicato nella sezione B dati Fiscali l’importo al netto della soglia di esenzione e nelle annotazioni con codice AJ l’importo della quota esente.

    Per conoscere tutte le modalità messe a disposizione da parte dell’Istituto per ottenere il CUD consultare la pagina dedicata “Certificato reddituale (CUD)”.

    N.B. Date preluate de pe sito INPS https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9467%3b&lastMenu=9467&iMenu=1&p4=2

    Plata pensiilor italiene in stainatate.

    Attualmente il servizio di pagamento delle prestazioni all’estero viene svolto in oltre 130 Paesi del mondo ed interessa una platea di circa 370.000 beneficiari.

    Per il pagamento delle prestazioni all’estero INPS si avvale di una Banca che viene individuata, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di appalti pubblici, a seguito di una gara che si svolge con procedura ristretta in ambito comunitario.

    Dal 1° Febbraio 2012 il servizio del pagamento delle pensioni INPS per beneficiari residenti all'estero viene svolto da Citibank N.A.

    Il pensionato residente all'estero può chiedere il pagamento:
    • nel Paese estero di residenza con accredito su conto corrente o allo sportello;
    • in altro Paese estero, diverso da quello di residenza, unicamente con la modalità dell'accredito in conto corrente;
    • in Italia, con accredito su conto corrente o allo sportello tramite delegato.
    Citibank esegue i pagamenti in euro (salvo diverse disposizioni politico – valutarie del Paese estero interessato) o in divisa locale.
    I pagamenti, effettuati da Citibank attraverso proprie filiali o corrispondenti locali, sono sempre eseguiti franco spese per il beneficiario.

    La periodicità dei pagamenti è identica a quella delle pensioni pagate in Italia, e cioè:
    • mensile, se l'importo è maggiore di 70 euro;
    • semestrale, se l'importo mensile è maggiore di 5 e minore di 70 euro;
    • annuale, se l’importo mensile è minore di 5 euro.
    Il pensionato può richiedere il pagamento della prestazione tramite:
    1. riscossione in contanti allo sportello di Partner locali di Citibank. Nella maggior parte dei Paesi il pagamento della pensione a sportello viene eseguito presso gli uffici Western Union, salvo i pochi Paesi in cui quest’ultimo non è presente o utilizzabile.
      In Argentina e in Brasile i pagamenti delle pensioni allo sportello vengono assicurati mediante Banco Itaù.
      In Venezuela e Uruguay, il pagamento allo sportello viene localizzato presso  le banche corrispondenti di Citibank, che sono rispettivamente Italcambio e Nuevo Banco Comercial.
      In Svizzera, il pagamento allo sportello viene localizzato presso la banca corrispondente Swiss Post/Post Finance.
      Anche in Argentina, Brasile, Venezuela, Uruguay e Svizzera il pensionato può richiedere che la pensione sia pagata a sportelli di Western Union: tuttavia, in questi casi, è necessario rivolgersi direttamente a Citibank mediante mail (inps.pensionati@citi.com) e fare apposita richiesta.
    2.  
    3. accredito su conto corrente in euro o moneta locale, intestato al pensionato.
      Se il pensionato non ha un conto corrente, può aprirlo presso qualunque banca del suo Paese di residenza e comunicare tutti i dati a Citibank e alla sede INPS che gestisce la pensione, per avere l'accredito diretto delle mensilità.

      Per l'accredito in conto corrente il pensionato deve sempre indicare:
    • se il pagamento è disposto in uno Stato della Unione Europea, il codice IBAN e BIC;
    • se il pagamento è disposto in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, le coordinate bancarie complete in uso nel Paese interessato.
    Un discorso particolare va fatto per la richiesta di pagamento con accredito su conto corrente in Brasile, Argentina, Venezuela e Uruguay.
    La pensione in Argentina e in Brasile è pagata mediante Banco Itaù. Per questi Paesi il primo pagamento è effettuato sempre presso uno sportello Itaù.
     
    In tale occasione, il soggetto deve registrarsi obbligatoriamente e in quella sede può chiedere il pagamento della pensione sia tramite accredito su conto corrente (presso Banco Itaù o qualsiasi altro Istituto Finanziario) sia con riscossione in contanti presso gli sportelli del Banco Itaù.
     
    Analogo sistema esiste per il Venezuela, dove i pagamenti avvengono tramite Italcambio,  e Uruguay, dove la banca di appoggio è Nuevo Banco Commercial.
     
    Per ottenere l’accredito della pensione su un conto corrente svizzero è necessario comunicare a Citibank la valuta in cui si richiede il pagamento (euro o franchi svizzeri).
     
    Il conto corrente può anche essere cointestato: in tal caso Citibank deve acquisire una dichiarazione di responsabilità del cointestatario diverso dal pensionato, che si obbliga alla restituzione delle rate di pensione eventualmente accreditate sul conto dopo il decesso del pensionato stesso.
     
    Nel caso in cui la riscossione debba avvenire da parte di un delegato del pensionato, il pagamento non può essere effettuato sul conto corrente del delegato ma allo sportello a nome di quest’ultimo.
     
    Qualora le condizioni locali non consentano alcuna delle forme di pagamento sopra esposte, l'INPS può autorizzare Citibank all'emissione e spedizione di un assegno circolare di deposito non trasferibile o altro titolo garantito dalla banca.
     
     

    L’ACCERTAMENTO DI ESISTENZA IN VITA

    Per assicurare la regolarità dei pagamenti, Citibank verifica almeno annualmente l'esistenza in vita, l'indirizzo e la residenza del pensionato.
     
    A tal fine sono stati predisposti diversi sistemi di accertamento basati:
    • sulla richiesta di attestazioni del pensionato avallate da “testimoni accettabili”, cioè Autorità legittimate ad accertare l’identità del dichiarante;
    • sulla localizzazione di una o più rate di pensione presso sportelli di un operatore locale (“Partner di appoggio”) per la riscossione personale da parte del pensionato.
    La combinazione di tali sistemi è finalizzata a limitare i disagi imposti ai pensionati in relazione alla verifica e a garantire l’efficacia dell’accertamento.

    La rilevazione dell’esistenza in vita prende il via, ogni anno, a partire dal mese di gennaio, mediante la spedizione ai pensionati del plico contenente la lettera esplicativa ed il modello di attestazione.

    La lettera che accompagna il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, oltre alle istruzioni per la compilazione, contiene anche:
    • la lista dei testimoni accettabili per il Paese di residenza del pensionato (per testimone accettabile si intende un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato italiano o un’Autorità locale abilitata ad autenticare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita);
    • l’indicazione della documentazione di supporto da allegare (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto, oppure fotocopia della prima pagina di un suo estratto conto bancario recente, oppure fotocopia di una bolletta recante il suo nome).
    Ai pensionati vengono concessi 120 giorni per trasmettere a Citibank le attestazioni richieste.

    Nel corso del periodo di tempo concesso, viene spedita ai pensionati che non hanno ancora restituito il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, una nuova lettera volta a ricordare la necessità di adempiere.

    È importante tener presente che, per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle dichiarazioni, il modulo di attestazione dell’esistenza in vita è personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo ogni pensionato dovrà utilizzare il modulo inviato da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza di Citibank che provvederà ad inviare un nuovo modulo personalizzato, anche a mezzo posta elettronica.

    Nei casi eccezionali, in cui per particolari situazioni soggettive (persone inabili, con limitazioni funzionali, ricoverati, detenuti, etc.) il pensionato non sia in condizione di fornire l'attestazione dell'esistenza in vita secondo le modalità dinanzi descritte, sarà possibile ricorrere a modalità alternative contattando il Servizio di assistenza di Citibank.


    SERVIZIO DI ASSISTENZA DI CITIBANK PER PENSIONATI INPS

    Il Servizio di Assistenza di Citibank può essere contattato:
    • visitando la pagina web www.inps.citi.com;
    • inviando un'e-mail all'indirizzo inps.pensionati@citi.com;
    • telefonando al numero verde relativo al Paese di residenza, indicato nella lettera esplicativa ricevuta e nell’apposita sezione del sito www.inps.citi.com.

    Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 20:00 (ora italiana) ed è presidiato da operatori in grado di fornire chiarimenti in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.
    Citibank ha anche reso disponibile un Servizio Automatico Interattivo, tramite il quale il pensionato o i Patronati possono ottenere informazioni e servizi, 24 ore su 24, in tutti i giorni dell’anno.

    Per accedere al servizio, si deve comporre il numero verde locale del Paese di residenza (oppure, in alternativa, il numero locale italiano + 39 02 6943 0693) e, dopo aver selezionato la lingua prescelta, seguire le indicazioni fornite in automatico a seconda delle voci selezionate.


    I pensionati che ritengono di aver bisogno di ulteriori spiegazioni e informazioni possono continuare la telefonata chiedendo di parlare con un operatore.

    N.B. Date preluate de pe sito INPS  https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9403%3b&lastMenu=9403&iMenu=1&iNodo=9403&p4=2

    luni, 7 aprilie 2014

    Pensia de urmaş.

      Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedata era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
      Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
    • până la vârsta de 16 ani;
    • daca îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
    • pe toata durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b;
    • cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.
      Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.
      Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.
      Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.
      Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
      Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).
      Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
    • pentru un singur urmaş - 50%;
    • pentru 2 urmaşi - 75%;
    • pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%. 

    Pensia de invaliditate.

       Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de munca, din cauza:
    • accidentelor de muncă;
    • bolilor profesionale, tuberculozei, SIDA, neoplaziilor;
    • bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
      Beneficiază de pensie de invaliditate şi:
    • asiguraţii care satisfac obligaţii militare;
    • elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
    • persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauza. 

    Pensia anticipată.

      Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.
      La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele in care asiguratul:
    • a beneficiat pensie de invaliditate;
    • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora;
    • a satisfăcut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
      Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta.
    La împlinirea vârstelor standard de pensionare sau a vârstei standard reduse în condiţiile art.42 din Legea nr.19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pensia anticipată devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de vârsta făcându-se la cerere.

    Pensia pentru limită de vârstă.

       

    Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare CONTRIBUTIV prevăzute de lege.

    Vârsta standard de pensionare reprezintă vârsta, stabilită de lege, pentru bărbaţi şi femei, în raport cu anul şi luna naşterii de la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care operează reducerile prevăzute de lege.

    Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare.

    Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

    Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare

     

    În situația femeilor, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare CONTRIBUTIV cresc eșalonat,  în intervalul septembrie 2024 - ianuarie 2035, astfel:

    ·        Vârsta standard de pensionare creşte de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani;

    ·        Stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

    duminică, 6 aprilie 2014

    Pensii comunitare pentru cetatenii romani care lucreaza intr-un stat membru UE.

     AVETI DREPTUL LA PENSII COMUNITARE DIN FIECARE STAT MEMBRU IN CARE AŢI LUCRAT! TRATAMENT EGAL PENTRU TOŢI CETĂŢENII UE! PUTEŢI PRIMI PENSIA LA DUMNEAVOASTRĂ ACASĂ, ÎN STATUL DE DOMICILIU!
      În relaţiile dintre statele membre sau aplicat prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72, până la data de 30 aprilie 2010, înlocuite, începând cu data de 1 mai 2010, de Regulamentul (CE) nr.
    883/2004 şi de Regulamentul (CE) nr. 987/2009. În relaţia cu statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând cu 01.06.2012, respectiv 01.04.2012.
      Pentru aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009, precum şi ale Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72: CNPP îndeplineşte rolul de organism de legătură în materie de pensii, asigurând comunicarea inter-instituţională, CNPP neavând atribuţii legate de stabilirea
    şi plata pensiilor în sistemul public de pensii din România, atribuţii ce revin exclusiv caselor teritoriale/sectoriale de pensii, în calitate de instituţii competente. În România, cadrul legal în domeniul pensiilor este reprezentat, în prezent, de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
    modificările şi completările ulterioare, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.
      Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop. Cererea va fi însoţită de toate documentele prevăzute de legislaţia română în vederea acordării drepturilor de pensie. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care nu sunteți în posesia documentelor de vechime în muncă, este necesar să vă adresați, în nume propriu, foştilor angajatori sau deţinătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obţinerii lor.
       Pentru depunerea cererii pentru acordarea prestaţiilor de pensie în România, persoana interesată
    trebuie să îndeplinească formalităţile cerute de legislaţia română în vigoare şi să furnizeze toate
    informaţiile relevante şi documentele justificative:

    • carnet de muncă;
    • adeverință/e de vechime în muncă;
    • adeverință/e privind condiţiile de muncă
    • deosebite/speciale;
    • diplome de studii superioare;
    • livret militar;
    • acte de stare civilă;
    • cod de asigurare socială;
    • orice alte acte necesare categoriei de pensie solicitate.

       Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverinţe de vechime în muncă fostelor unităţi angajatoare sau deţinătorilor arhivelor acestora, adeverinţe care vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
    d) menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
    e) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
    f) salariul tarifar de încadrare;
    g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
    h) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.
      Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.
      Dacă aţi desfăşurat activităţi profesionale în România şi în alte state membre puteți solicita acordarea
    drepturilor de pensie atât potrivit legislaţiei în vigoare în România, cât şi potrivit legislaţiei celuilalt stat membru implicat.

    joi, 30 ianuarie 2014

    Carta Acquisti petru copiii de pana la 3 ani nascuti si rezidenti in Italia.

      De la inceputul anului 2014 se poate face practica pentru "Carta Acquisti"si pentru copiii Romani cu varsta inferioara a 3 ani. Pana acum aceasta practica se facea  doar pentru copiii italieni.
      Pentru a putea obtine acest card, unul din parintii copilului trebui sa procedeze astfel:
    •  sa completeze formularul pentru "Carta Acquisti" care se gaseste la orice oficiu postal, pe internet sau la orice sindicat din Italia (eu recomand sindicatul CGIL).
    • sa faca modelul ISEE iar acesta sa nu depaseasca 6781 euro.
    • dupa aceea trebuie sa se prezinte la oficiul postal cu formularul "Carta Acquisti", modelul ISEE si documentul de identitate in original si copie.
    • la oficiul postal veti primi un card (MasterCard) iar dupa aceea veti primi acasa codul PIN. 
       Cardul va fi incarcat din doua in doua luni cu 80 euro.

    joi, 23 ianuarie 2014

    Fondul de Indemnizatie Salariala pentru Muncitorii Agricoli Subordonati (FISLAS) in Italia.

       Fondul își propune să integreze beneficiile economice ale bolilor si a prejudiciIor accidentelor de munca oferite , respectiv , de INPS și INAIL lucrătorilor din agricultură .
       Contribuția este egală cu 0,75 % din salariului real , din care jumătate sunt plătite de către companie și jumătate de către angajat . Pentru lucrătorii pe durată determinată , aceleași procentaje de contribuției se adauga la salariul mediu zilnic convențional în provincia Latina . Cota plătită de angajat este reținută in statul de plată (busta paga) de compania unde lucreaza, care trebuie sa plateasca la INPS atat a cotei suportate de către lucrătorul cat si cel a companiei .
        Integrari pentru fiecare zi de boală și a prejudiciului sunt următoarele :
    • Leziuni : € 20,00 pe zi , de la 1 la 90 de zile .
    • Boli : € 20,00 pe zi , de la 1 la 20 de zile .
    € 15,00 pe zi , 21-90 zile.

        Alocația este , de asemenea, acordată de zile de lipsa de intervenție de securitate socială ( 3 zile) și se plătește pentru un maxim de 90 de zile pe an muncitorilor care au cel putin 51 zile de munca depozitate la fondul FISLAS doar daca societatea angajatoare este in regula cu plata contributelor.
       Cererea trebuie depusă la FISLAS , în termen de 180 zile de la primirea de către INPS sau INAIL a indemnizatiilor cu privire la boală sau accident .
       Indemnizatiile care care pot fi rambursate de FISLAS sunt:
    • Maternitate
    • Bonus Bebe
    • Accidente de munca
    • Boala
    • Burse de studiu