Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia,
anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione
finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge
stessa.
Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione
della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. In
ottemperanza a quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto
del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le
informazioni fiscali attraverso:
- i siti Internet del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia
delle Entrate
- gli sportelli self-service situati presso alcuni Consolati (Bruxelles,
Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires)
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate
RESIDENZA FISCALE
Per essere considerati residenti all’estero
esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:
- non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia
per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in
quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà
dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni si è
considerati “residenti” in Italia.
Si è, inoltre, considerati residenti in
Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati
con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni..
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto
risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni
bisestili), il frazionamento del periodo d’imposta è stato contemplato
espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia
imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con la
Svizzera
(cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma
il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la
Germania
(cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica
federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la
Legge n. 459/1992), come specificato dall’
Agenzia
delle Entrate nella risoluzione 471/E del 03/12/2008.
N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza,
per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una
diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa.
TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI
PRIVATI
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio
stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non
residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle
addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta
dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti
d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta
d'imposta a titolo definitivo.
Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia
imposizione
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri
residenti fiscali.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale
prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti
siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni
previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione
previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione
in vigore contro le doppie imposizioni.
Pertanto, il pensionato che risiede
all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle
Convenzioni
per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere,
nei casi espressamente previsti,la detassazione della pensione italiana (con
tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del
trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in
Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
A tal
fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione
erogata, l’apposito modello
CI531
- EP-ISi tratta di un modello bilingue multipaese predisposto
unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners
dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale
o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle
pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in
Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono
espressamente.
Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione
della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità
straniera.
Il modello
CI531
– EP-I è disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni
Internazionali.
Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle
Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad
esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.
Per il rimborso
dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in
Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia
imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri
redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute
al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21,
65100 Pescara, entro il
termine di decadenza di 48 mesi dalla
data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n.
602).
L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai
fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale
nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni
previste dalla Convenzione.
DETRAZIONI D’IMPOSTA
Si rammenta che la legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe 2014
ha previsto la proroga anche per il 2014 delle detrazioni per carichi di
famiglia per i residenti all’estero (art. 9, comma 15-quater, della Legge n. 15
del 27 febbraio 2014).
Per richiedere le detrazioni d’imposta i
residenti all’estero devono attenersi alle peculiari modalità di
presentazione delle domande prescritte dagli artt. 1 e 2 del decreto del
Ministero dell’Economia e Finanze n. 149, del 02.08. 2007.
In particolare,
l’art. 1 del suddetto decreto prevede che le detrazioni per carichi di famiglia
spettano ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno
Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministero delle Finanze 4 settembre 1996 e successive
modificazioni, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti
condizioni:
- il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della
detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni
richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
- che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri
deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori del territorio dello
Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a €
2.840,51;
- di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso
da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
L’art. 2 del decreto in esame indica le modalità con le quali i soggetti
residenti in Stati diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente possono
attestare la sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi
di famiglia, indicati dall’ art. 1:
- documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di
origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto
competente per il territorio;
- documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da
Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja in data 5 ottobre
1961;
- documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme
all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
Si precisa che l’apostille è una specifica annotazione che deve essere
apposta sull’originale del certificato rilasciato dalle Autorità competenti del
Paese interessato da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica
della Convenzione stessa. Pertanto, in presenza dell’apostille, non è necessario
procedere alla legalizzazione dei certificati presso le Autorità consolari.
I
pensionati residenti all’estero possono richiedere all' INPS le detrazioni con
i modelli
CI501
e
CI502
dedicati rispettivamente ai
cittadini residenti in paesi UE e Norvegia e ai cittadini residenti in paesi
extra UE.
I modelli sono disponibili nel sito INPS alla sezione Moduli ->
Convenzioni Internazionali.
Si rammenta che i pensionati residenti in
Croazia, a decorrere dal 01/07/13, per richiedere le detrazioni dovranno
utilizzare il modello CI501, riservato ai cittadini residenti in paesi UE e
Norvegia, secondo le modalità prescritte (art. 1 del decreto 149/2007 del
MEF).
CUD 2014
Ogni anno l’INPS rende disponibile in modalità telematica la certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) ai soggetti
per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta.
Si rammenta che nel
CUD per le pensioni
totalmente detassate si riporta nelle
annotazioni con il codice AJ l’importo lordo erogato dall’Istituto, mentre per
le pensioni
parzialmente esentate viene indicato nella sezione
B dati Fiscali l’importo al netto della soglia di esenzione e nelle annotazioni
con codice AJ l’importo della quota esente.
Per conoscere tutte le modalità messe a disposizione da parte dell’Istituto
per ottenere il CUD consultare la pagina dedicata “
Certificato
reddituale (CUD)”.
N.B. Date preluate de pe sito INPS https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9467%3b&lastMenu=9467&iMenu=1&p4=2