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sâmbătă, 12 aprilie 2014

Normativa fiscala pentru rezidentii in strainatate.

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.
Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. In ottemperanza a quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
  • i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate
  • gli sportelli self-service situati presso alcuni Consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires)
  • le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

RESIDENZA FISCALE


Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti” in Italia.
Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni..
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), il frazionamento del periodo d’imposta è stato contemplato espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con la Svizzera (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992), come specificato dall’ Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 03/12/2008.
    N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa.

    TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

    Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
    Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.


    Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

    Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
    Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
    Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
    Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti,la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
    A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modello CI531 - EP-I
    Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.
    Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.
    Il modello CI531 – EP-I è disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali.
    Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.
    Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
    L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.


    DETRAZIONI D’IMPOSTA

    Si rammenta che la legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe 2014 ha previsto la proroga anche per il 2014 delle detrazioni per carichi di famiglia per i residenti all’estero (art. 9, comma 15-quater, della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014).
    Per richiedere le detrazioni d’imposta i residenti all’estero devono attenersi alle peculiari modalità di presentazione delle domande prescritte dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 149, del 02.08. 2007.
    In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti condizioni:
    • il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le stesse sono cessate;
    • che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori del territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
    • di non godere nel Paese di residenza, ovvero in nessun altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

    L’art. 2 del decreto in esame indica le modalità con le quali i soggetti residenti in Stati diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente possono attestare la sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, indicati dall’ art. 1:
    • documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per il territorio;
    • documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja in data 5 ottobre 1961;
    • documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.


    Si precisa che l’apostille è una specifica annotazione che deve essere apposta sull’originale del certificato rilasciato dalle Autorità competenti del Paese interessato da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione stessa. Pertanto, in presenza dell’apostille, non è necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le Autorità consolari.
    I pensionati residenti all’estero possono richiedere all' INPS  le detrazioni con i modelli CI501 e CI502 dedicati rispettivamente ai cittadini residenti in paesi UE e Norvegia e ai cittadini residenti in paesi extra UE.
    I modelli sono disponibili nel sito INPS alla sezione Moduli -> Convenzioni Internazionali.
    Si rammenta che i pensionati residenti in Croazia, a decorrere dal 01/07/13, per richiedere le detrazioni dovranno utilizzare il modello CI501, riservato ai cittadini residenti in paesi UE e Norvegia, secondo le modalità prescritte (art. 1 del decreto 149/2007 del MEF).

    CUD 2014

    Ogni anno l’INPS rende disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta.
    Si rammenta che nel CUD per le pensioni totalmente detassate si riporta nelle annotazioni con il codice AJ l’importo lordo erogato dall’Istituto, mentre per le pensioni parzialmente esentate viene indicato nella sezione B dati Fiscali l’importo al netto della soglia di esenzione e nelle annotazioni con codice AJ l’importo della quota esente.

    Per conoscere tutte le modalità messe a disposizione da parte dell’Istituto per ottenere il CUD consultare la pagina dedicata “Certificato reddituale (CUD)”.

    N.B. Date preluate de pe sito INPS https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9467%3b&lastMenu=9467&iMenu=1&p4=2

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