Ai lavoratori non U.E. si applica, in base al principio fondamentale della parità di trattamento fra lavoratori stranieri e quelli italiani, la stessa tutela previdenziale e assistenziale garantita ai lavoratori italiani, salve soltanto le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Relativamente alle prestazione di sotto riportate, si precisa quanto segue:
- non spettano ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e i loro datori di lavoro, sono esclusi dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione.
- I lavoratori extracomunitari (ad eccezione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, al momento della presentazione della domanda, per l’ottenimento delle prestazioni sopra indicate, può essere richiesta anche la seguente documentazione:
- se in attesa di rilascio del primo permesso: copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia e ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale;
- se in attesa di rinnovo del permesso: ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale e copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.
COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO
In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore
straniero (ad eccezione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale), l'impresa è tenuta a comunicarlo allo
Sportello unico e al Centro per l'impiego entro 5 giorni.
Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno (L. 92 del 16.7.2012 - art. 4, comma 30 «Riforma del lavoro»), o anche oltre un anno, e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, disoccupazione, mobilità.
Le informazioni contenute in questa sezione riguardano:
LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA - Particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA - Prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI - Prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. È una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE MINI-ASPI - Prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. È una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
MOBILITÀ - Intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
MOBILITÀ IN DEROGA - Indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA INDUSTRIA ED EDILIZIA (CIG) - Prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) – Prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.
CIG IN DEROGA - Intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
MALATTIA - Indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.
APPROFONDIMENTI PRESTAZIONI – In questa sezione si possono consultare una serie di schede di approfondimento in materia di Prestazioni a sostegno del reddito, che l'Istituto mette a disposizione degli utenti.
N.B. Date preluate de pe sito INPS https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9398%3b9442%3b9458%3b&lastMenu=9458&iMenu=1&p4=2
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