Articolo 1
Principi generali
1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio
per l’attuazione della Misura “Bonus Occupazione” del “Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, ai sensi dell’art. 123
comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L’INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante
le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi
Intermedi del Piano.
3. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro
188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in
conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.
4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo
articolo 9 comma 1, l’INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed
erogati per il bonus e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo economico il cui
importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
2. Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura
Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al
diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un
percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del
Regolamento (UE) 1304/13.
3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o
inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni;
4. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9,
comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il
Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta
plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei
successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi
inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le
informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della
Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
5. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella
allegata al decreto (allegato n. 1).
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al
decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di
lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del
giovane da assumere.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l’incentivo è riconosciuto ai
datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un contratto a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per
un periodo pari o superiore a sei mesi.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore
al 60% dell’orario normale di lavoro.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se
assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio; l’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione
qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di
remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a
finanziamento pubblico.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’importo dell’incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto
(allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, operata dai Centri per
l’Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni ovvero dal Ministero
del Lavoro nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del presente decreto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si
usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro
che ne faccia richiesta spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto
dell’importo già percepito.
4. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun
incentivo ulteriore al datore di lavoro
Articolo 6
Modalità di fruizione dell’incentivo
1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in sei
quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a
dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di
pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata
effettiva dello stesso.
3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo
non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non
corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi
successivi.
Articolo 7
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
e incumulabilità con altri incentivi
1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di
notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’INPS per tutte le
tipologie di contratto incentivate.
3. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva.
Articolo 8
Imputazione delle risorse
1. L’incentivo è concesso dall’INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia
Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.
2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di
compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale
operazione non ha incidenza nella fruizione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro
interessati.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono
inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica,
indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità
definite dall’INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L’INPS:
a. determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla
classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane indicato nell’istanza preliminare;
b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia
Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in
favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
3. Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione
dell’istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell’art. 2, comma 4 del presente decreto.
In ogni caso le modalità di ammissione all’incentivo di giovani non profilati al momento della
presentazione dell’istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il
datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione.
5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione,
chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
6. A seguito dell’autorizzazione l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle
denunce contributive.
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato
ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza
preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza
preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza
dell’assunzione.
Articolo 11
Norme di rinvio
1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l’INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da
apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in
apposita circolare emanata dall’INPS.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato
sul sito internet istituzionale “ www.lavoro.gov.it ” e sul sito “ www.garanziagiovani.gov.it ”.
Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma
(articoli 1, 4, 7)
Regione Limite di spesa (euro) Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo 4.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Basilicata 627.180,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Calabria 10.790.413,26 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna 7.417.948,40 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia 2.500.000,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio 35.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Liguria 2.779.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Lombardia 52.393.780,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Marche 3.200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Molise 200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento 783.500,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Puglia 28.454.459,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna 12.209.063,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Sicilia 10.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Toscana 9.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Umbria 3.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Veneto 5.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014_Allegato%20n%201.pdf
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