LA DOMANDA
Prima di trasferirsi in ITALIA per poter usufruire della prestazione il lavoratore doveva iscriversi e rimanere a disposizione per almeno quattro settimane dell'ufficio del lavoro dello Stato Europeo in cui era rimasto disoccupato (previa autorizzazione il rientro può essere anticipato).
Se in questo lasso di tempo non è stata trovata un'altra occupazione l'ufficio competente rilascia all'interessato il mod. E303 contenente tutti i dati che saranno utili per liquidare la prestazione di DS:
- il termine entro cui l'interessato deve recarsi al Centro per l'impiego per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (di norma 7 giorni da quando il lavoratore non è più a disposizione dell'ufficio del lavoro estero, ma in casi eccezionali può essere prolungato);
- la data iniziale e finale del periodo da indennizzare (massimo 3 mesi)
- il numero delle giornate da indennizzare;
- l'importo giornaliero della disoccupazione.
N.B.:Non tutti i paesi si comportano uniformemente, la GERMANIA generalmente assicura il pagamento di tutti i giorni della settimana , altri Stati (BELGIO - DANIMARCA) escludono le domeniche dalle giornate indennizzabili.
La domanda, che in questo caso non influisce sulla decorrenza della DS, va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego competenti e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:
- mod. E303 compilato dallo STATO dell'UNIONE EUROPEA di provenienza;
- dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupato e di aver adempiuto l'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
N.B.:Se la dichiarazione di disponibilità avviene dopo il termine stabilito dal mod. E303 comporta un differimento della decorrenza della prestazione.
ATTENZIONE
La disoccupazione corrisposta in convenzione U.E. è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti gestiti dall'Istituto.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale
localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
- il documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.
N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:
- si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
- si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;
Il pagamento cessa quando il disoccupato:
- viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un'attività in proprio;
- quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della prestazione;
- la prestazione è stata erogata per il periodo massimo previsto;
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu