Faceți căutări pe acest blog

Translate

miercuri, 11 martie 2015

Indennità di disoccupazione in convenzione stati UE.

La DS in convenzione con gli STATI membri dell'UNIONE EUROPEA (a partire dal 1° giugno 2002 anche dalla CONFEDERAZIONE SVIZZERA) è un'indennità estera il cui diritto è stabilito dalla legislazione dello STATO presso il quale il lavoratore è rimasto disoccupato. Egli può recarsi in un altro STATO dell'UNIONE EUROPEA conservando il diritto alla prestazione e questa verrà erogata dall'Istituzione competente per conto dello STATO in cui è stato maturato il diritto.

LA DOMANDA


Prima di trasferirsi in ITALIA per poter usufruire della prestazione il lavoratore doveva iscriversi e rimanere a disposizione per almeno quattro settimane dell'ufficio del lavoro dello Stato Europeo in cui era rimasto disoccupato (previa autorizzazione il rientro può essere anticipato).


Se in questo lasso di tempo non è stata trovata un'altra occupazione l'ufficio competente rilascia all'interessato il mod. E303 contenente tutti i dati che saranno utili per liquidare la prestazione di DS:

  • il termine entro cui l'interessato deve recarsi al Centro per l'impiego per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (di norma 7 giorni da quando il lavoratore non è più a disposizione dell'ufficio del lavoro estero, ma in casi eccezionali può essere prolungato);
  • la data iniziale e finale del periodo da indennizzare (massimo 3 mesi)
  • il numero delle giornate da indennizzare;
  • l'importo giornaliero della disoccupazione.

N.B.:Non tutti i paesi si comportano uniformemente, la GERMANIA generalmente assicura il pagamento di tutti i giorni della settimana , altri Stati (BELGIO - DANIMARCA) escludono le domeniche dalle giornate indennizzabili.


La domanda, che in questo caso non influisce sulla decorrenza della DS, va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego competenti e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:

  • mod. E303 compilato dallo STATO dell'UNIONE EUROPEA di provenienza;
  • dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupato e di aver adempiuto l'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.

N.B.:Se la dichiarazione di disponibilità avviene dopo il termine stabilito dal mod. E303 comporta un differimento della decorrenza della prestazione.


ATTENZIONE

La disoccupazione corrisposta in convenzione U.E. è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti gestiti dall'Istituto.


LE MODALITÀ DI PAGAMENTO



L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.


L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.

N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).

Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:

  • si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
  • si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;

Il pagamento cessa quando il disoccupato:

  • viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un'attività in proprio;
  • quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della prestazione;
  • la prestazione è stata erogata per il periodo massimo previsto;
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5908

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu