Noul art. 132-bis din codul stradal italian, referitor la numerele de inmatriculare straine, a trecut in Camera Deputatilor si a fost trimis in Senat spre votare. Se spune ca ar trebui sa intre in vigoare in primavara acestui an (2015) dupa ce va fi publicat in Gazeta Oficiala.
In continuare va prezint continutul acestui articol.
Art. 132-bis. Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all’esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un’apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.
3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all’articolo 134, entro sessanta giorni dall’acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all’utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l’effettuazione dell’adempimento omesso. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.
4. Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.
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marți, 24 martie 2015
sâmbătă, 21 martie 2015
Assegni familiari per figli maggiorenni studenti o apprendisti in Italia.
Con la Circolare numero 13 del 12.01.2007 l'INPS ha introdotto la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.
Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-per-il-nucleo-familiare-per-figli-maggiorenni-studenti-o-apprendisti/2/#ixzz3V0Vx6ZVG
Quando si possono richiedere e per chi
Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Ai fini della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Come procedere
- Il primo passo da compiere è far riconoscere il proprio nucleo come numeroso, cioè composto da almeno 4 figli o equiparati che non hanno ancora compiuto 26 anni. Per fare questo l’INPS ha messo a disposizione il modello ANF/NN che non è altro che un’autocertificazione della propria situazione familiare. N.B. Al posto dell’autocertificazione si possono comunque presentare altresì il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato
- Il secondo passo è compilare il modello ANF42, cioè il modello che l’INPS ha previsto per richiedere l’autorizzazione ad includere nel proprio nucleo determinati familiari, in questo caso figli maggiorenni.
- Questi due modelli, compilati in ogni parte, vanno presentati, corredati del Documento d’identità del richiedente, ad uno sportello INPS di propria competenza territoriale.
- Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’INPS, il richiedente può compilare il modello ANF/DIP, allegando l’autorizzazione dell’INPS e presentarla al Datore di Lavoro, che è tenuto quindi a pagare gli assegni familiari anche per i suddetti familiari. Ovviamente potranno essere chiesti anche gli assegni familiari arretrati.
- Allo stesso modo, chi richiede gli Assegni direttamente all’INPS, ad esempio gli iscritti alla gestione separata o coloro che percepiscono la disoccupazione o la mobilità (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP.) dovranno allegare direttamente alla domanda i modelli di cui ai punti 1 e 2 della presente guida.
Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-per-il-nucleo-familiare-per-figli-maggiorenni-studenti-o-apprendisti/2/#ixzz3V0Vx6ZVG
marți, 17 martie 2015
Programma “Garanzia Giovani” per i giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni.
Articolo 1
Principi generali
1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio
per l’attuazione della Misura “Bonus Occupazione” del “Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, ai sensi dell’art. 123
comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L’INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante
le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi
Intermedi del Piano.
3. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro
188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in
conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.
4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo
articolo 9 comma 1, l’INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed
erogati per il bonus e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo economico il cui
importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
2. Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura
Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al
diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un
percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del
Regolamento (UE) 1304/13.
3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o
inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni;
4. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9,
comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il
Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta
plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei
successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi
inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le
informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della
Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
5. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella
allegata al decreto (allegato n. 1).
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al
decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di
lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del
giovane da assumere.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l’incentivo è riconosciuto ai
datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un contratto a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per
un periodo pari o superiore a sei mesi.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore
al 60% dell’orario normale di lavoro.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se
assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio; l’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione
qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di
remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a
finanziamento pubblico.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’importo dell’incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto
(allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, operata dai Centri per
l’Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni ovvero dal Ministero
del Lavoro nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del presente decreto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si
usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro
che ne faccia richiesta spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto
dell’importo già percepito.
4. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun
incentivo ulteriore al datore di lavoro
Articolo 6
Modalità di fruizione dell’incentivo
1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in sei
quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a
dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di
pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata
effettiva dello stesso.
3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo
non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non
corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi
successivi.
Articolo 7
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
e incumulabilità con altri incentivi
1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di
notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’INPS per tutte le
tipologie di contratto incentivate.
3. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva.
Articolo 8
Imputazione delle risorse
1. L’incentivo è concesso dall’INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia
Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.
2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di
compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale
operazione non ha incidenza nella fruizione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro
interessati.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono
inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica,
indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità
definite dall’INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L’INPS:
a. determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla
classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane indicato nell’istanza preliminare;
b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia
Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in
favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
3. Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione
dell’istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell’art. 2, comma 4 del presente decreto.
In ogni caso le modalità di ammissione all’incentivo di giovani non profilati al momento della
presentazione dell’istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il
datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione.
5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione,
chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
6. A seguito dell’autorizzazione l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle
denunce contributive.
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato
ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza
preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza
preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza
dell’assunzione.
Articolo 11
Norme di rinvio
1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l’INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da
apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in
apposita circolare emanata dall’INPS.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato
sul sito internet istituzionale “ www.lavoro.gov.it ” e sul sito “ www.garanziagiovani.gov.it ”.
Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma
(articoli 1, 4, 7)
Regione Limite di spesa (euro) Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo 4.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Basilicata 627.180,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Calabria 10.790.413,26 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna 7.417.948,40 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia 2.500.000,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio 35.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Liguria 2.779.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Lombardia 52.393.780,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Marche 3.200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Molise 200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento 783.500,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Puglia 28.454.459,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna 12.209.063,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Sicilia 10.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Toscana 9.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Umbria 3.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Veneto 5.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014_Allegato%20n%201.pdf
Principi generali
1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio
per l’attuazione della Misura “Bonus Occupazione” del “Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, ai sensi dell’art. 123
comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L’INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante
le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi
Intermedi del Piano.
3. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro
188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in
conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.
4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo
articolo 9 comma 1, l’INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed
erogati per il bonus e il saldo disponibile.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo economico il cui
importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
2. Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura
Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al
diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un
percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del
Regolamento (UE) 1304/13.
3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o
inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni;
4. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9,
comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il
Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta
plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei
successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi
inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le
informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della
Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
5. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella
allegata al decreto (allegato n. 1).
Articolo 3
Ambito territoriale di ammissibilità
1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al
decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di
lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del
giovane da assumere.
Articolo 4
Tipologie contrattuali incentivate
1. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l’incentivo è riconosciuto ai
datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un contratto a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per
un periodo pari o superiore a sei mesi.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore
al 60% dell’orario normale di lavoro.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se
assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio; l’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione
qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di
remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a
finanziamento pubblico.
Articolo 5
Importo dell’incentivo
1. L’importo dell’incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto
(allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, operata dai Centri per
l’Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni ovvero dal Ministero
del Lavoro nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del presente decreto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si
usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro
che ne faccia richiesta spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto
dell’importo già percepito.
4. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun
incentivo ulteriore al datore di lavoro
Articolo 6
Modalità di fruizione dell’incentivo
1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in sei
quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a
dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di
pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata
effettiva dello stesso.
3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo
non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non
corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi
successivi.
Articolo 7
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
e incumulabilità con altri incentivi
1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di
notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’INPS per tutte le
tipologie di contratto incentivate.
3. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva.
Articolo 8
Imputazione delle risorse
1. L’incentivo è concesso dall’INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia
Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.
2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di
compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale
operazione non ha incidenza nella fruizione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro
interessati.
Articolo 9
Procedimento di ammissione all’incentivo
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono
inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica,
indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità
definite dall’INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L’INPS:
a. determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla
classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane indicato nell’istanza preliminare;
b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia
Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in
favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
3. Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione
dell’istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell’art. 2, comma 4 del presente decreto.
In ogni caso le modalità di ammissione all’incentivo di giovani non profilati al momento della
presentazione dell’istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il
datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione.
5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione,
chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
6. A seguito dell’autorizzazione l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle
denunce contributive.
Articolo 10
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato
ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza
preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza
preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza
dell’assunzione.
Articolo 11
Norme di rinvio
1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l’INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da
apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in
apposita circolare emanata dall’INPS.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato
sul sito internet istituzionale “ www.lavoro.gov.it ” e sul sito “ www.garanziagiovani.gov.it ”.
Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma
(articoli 1, 4, 7)
Regione Limite di spesa (euro) Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo 4.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Basilicata 627.180,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Calabria 10.790.413,26 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna 7.417.948,40 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia 2.500.000,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio 35.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Liguria 2.779.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Lombardia 52.393.780,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Marche 3.200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Molise 200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento 783.500,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Puglia 28.454.459,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna 12.209.063,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Sicilia 10.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Toscana 9.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Umbria 3.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Veneto 5.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014_Allegato%20n%201.pdf
miercuri, 11 martie 2015
Indennità di disoccupazione in convenzione stati UE.
La DS in convenzione con gli STATI membri dell'UNIONE EUROPEA (a partire dal
1° giugno 2002 anche dalla CONFEDERAZIONE SVIZZERA) è un'indennità estera il cui
diritto è stabilito dalla legislazione dello STATO presso il quale il lavoratore
è rimasto disoccupato. Egli può recarsi in un altro STATO dell'UNIONE EUROPEA
conservando il diritto alla prestazione e questa verrà erogata dall'Istituzione
competente per conto dello STATO in cui è stato maturato il diritto.
LA DOMANDA
Prima di trasferirsi in ITALIA per poter usufruire della prestazione il lavoratore doveva iscriversi e rimanere a disposizione per almeno quattro settimane dell'ufficio del lavoro dello Stato Europeo in cui era rimasto disoccupato (previa autorizzazione il rientro può essere anticipato).
Se in questo lasso di tempo non è stata trovata un'altra occupazione l'ufficio competente rilascia all'interessato il mod. E303 contenente tutti i dati che saranno utili per liquidare la prestazione di DS:
N.B.:Non tutti i paesi si comportano uniformemente, la GERMANIA generalmente assicura il pagamento di tutti i giorni della settimana , altri Stati (BELGIO - DANIMARCA) escludono le domeniche dalle giornate indennizzabili.
La domanda, che in questo caso non influisce sulla decorrenza della DS, va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego competenti e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:
N.B.:Se la dichiarazione di disponibilità avviene dopo il termine stabilito dal mod. E303 comporta un differimento della decorrenza della prestazione.
ATTENZIONE
La disoccupazione corrisposta in convenzione U.E. è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti gestiti dall'Istituto.
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:
Il pagamento cessa quando il disoccupato:
LA DOMANDA
Prima di trasferirsi in ITALIA per poter usufruire della prestazione il lavoratore doveva iscriversi e rimanere a disposizione per almeno quattro settimane dell'ufficio del lavoro dello Stato Europeo in cui era rimasto disoccupato (previa autorizzazione il rientro può essere anticipato).
Se in questo lasso di tempo non è stata trovata un'altra occupazione l'ufficio competente rilascia all'interessato il mod. E303 contenente tutti i dati che saranno utili per liquidare la prestazione di DS:
- il termine entro cui l'interessato deve recarsi al Centro per l'impiego per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (di norma 7 giorni da quando il lavoratore non è più a disposizione dell'ufficio del lavoro estero, ma in casi eccezionali può essere prolungato);
- la data iniziale e finale del periodo da indennizzare (massimo 3 mesi)
- il numero delle giornate da indennizzare;
- l'importo giornaliero della disoccupazione.
N.B.:Non tutti i paesi si comportano uniformemente, la GERMANIA generalmente assicura il pagamento di tutti i giorni della settimana , altri Stati (BELGIO - DANIMARCA) escludono le domeniche dalle giornate indennizzabili.
La domanda, che in questo caso non influisce sulla decorrenza della DS, va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego competenti e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:
- mod. E303 compilato dallo STATO dell'UNIONE EUROPEA di provenienza;
- dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupato e di aver adempiuto l'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
N.B.:Se la dichiarazione di disponibilità avviene dopo il termine stabilito dal mod. E303 comporta un differimento della decorrenza della prestazione.
ATTENZIONE
La disoccupazione corrisposta in convenzione U.E. è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti gestiti dall'Istituto.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale
localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
- il documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.
N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:
- si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
- si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;
Il pagamento cessa quando il disoccupato:
- viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un'attività in proprio;
- quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della prestazione;
- la prestazione è stata erogata per il periodo massimo previsto;
luni, 2 martie 2015
Noul model CU 2015 (Certificazione Unica) in Italia.
Il nuovo modello CU 2015 certificazione unica sostituisce dal 2015 il vecchio modello CUD. La novità del CU al posto del CUD e il nuovo modello per la nuova certificazione unica redditi 2014 sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. Tale CU, pertanto, deve essere rilasciato da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali e per gli altri redditi per i quali si utilizzava fino all'anno scorso, la certificazione libera.
Modello cu Pensionati, dipendenti e autonomi:
Nuovo Modello CUD 2015 pensionati, dipendenti e autonomi cos'è? Il nuovo modello CU 2015 è la nuova certificazione unica dei redditi par autonomi, pensionati e dipendenti che parte dal 2015 per i redditi relativi al 2014 e che sostituisce il vecchio CUD.Come funziona il nuovo modello CU 2015? La Certificazione Unica mod. CU 2015 pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi, dovrà essere infatti utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati che potranno decidere anche, sempre a partire dal nuovo anno, di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato, e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi. Tale certificazione unica, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendete e al pensionato, entro il 28 febbraio 2015, ovvero, la stessa scadenza di consegna che aveva il vecchio CUD. Per cui, il compito dei sostituti di imposta a partire dal 2015 sarà quindi di certificare, per la prima volta, anche le ritenute operate sui lavoratori autonomi, oltre che quelle effettuate su dipendenti e pensionati. Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2015.
Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Nel CU 2015 spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria. Per scaricare il modello cu certificazione unica pensionati, dipendenti e autonomi:
modello CU 2015 Agenzia delle Entrate
Istruzioni compilazione certificazione unica redditi CU2015
Specifiche tecniche invio online CUD 2015 pensionati, autonomi e dipendenti.
Software compilazione modello Cu 2015 Agenzia delle Entrate
Quando consegna certificazione unica?
Il modello CUD, Certificazione Unica 2015 che sostituisce il vecchio CUD pensionati e dipendenti e che dal 2015 viene effettuato anche per i lavoratori autonomi, segue le stesse scadenze del CUD.La consegna CU 2015 da parte dei sostituti di imposta al lavoratore, dipendente o pensionato dovrà essere entro il 28 febbraio 2015 mentre l'invio online certificazione unica 2015 all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 9 marzo 2015.
http://www.guidafisco.it/modello-cu-autonomi-pensionati-dipendenti-1145
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