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marți, 19 mai 2015

Assegno di natalità per i bambini nati dall'1 gennaio 2015 in Italia.



Assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (c.d. bonus bebè).


Per ottenere l'assegno di natalità occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domanda all'Inps esclusivamente per via telematica mediante una delle seguenti modalità:


  • WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > assegno di natalità;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
  • PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.


Il servizio on line per richiedere l'assegno di natalità è disponibile nel menu "servizi online" del sito www.inps.it dall'11 maggio 2015. Una volta inseriti i dati per l'invio on line della domanda (compreso il cellulare), al termine dell'istruttoria, INPS comunica al richiedente tramite sms che la domanda è stata definita. Da quel momento il richiedente può visualizzare l'esito della domanda (accolta o respinta) accedendo al servizio, tramite il percorso sopra indicato, e selezionando nel menù la voce "consultazione domande". Qualora nel compilare la domanda l'Utente indichi anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella il provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda.

A chi spetta
L'assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi della legge 184 del 1983, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.


Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
Il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159.


Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.


Per richiedere l'assegno è necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato nella D.S.U. sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo. Per tale motivo le D.S.U. presentate nel 2014 non possono essere utilizzate per la domanda di assegno. Si ricorda che il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può più utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. Se non si presenta una nuova D.S.U. il beneficio è sospeso fino a quando non viene presentata la nuova D.S.U.

Cosa spetta
E' concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:


  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.


Chi può presentare la domanda
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:


  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del d.lgs. 286 del 1998. Ai fini dell'assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
  • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.

Se il figlio è affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall'affidatario.


Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.


Quando si presenta la domanda e quando decorre l'assegno
La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.


La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo disposto ai sensi della legge 184 del 1983. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.


Qualora l'assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore) l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando per il medesimo figlio una nuova domanda entro i successivi 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In tale caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.


Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
In caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.


In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore. A tale fine quest'ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.


In ogni caso, qualora la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per le nascite o adozioni o gli affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio ed il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del DPCM 27 febbraio 2015), i termini di 90 giorni scadono il 27 luglio 2015. Se la domanda è presentata oltre questa data, l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.


Chi paga l'assegno
L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o cata prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenne/incapace.

Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.


Quando termina l'erogazione dell'assegno
L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina:


  • quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
  • quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
  • quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);
  • quando si verifica una delle seguenti cause di decadenza:
    • decesso del figlio;
    • revoca dell'adozione;
    • decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
    • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
    • affidamento del minore a terzi.


Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente.


Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario, sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

marți, 24 martie 2015

Noul art.132-bis din codul stradal italian referitor la numerele de inmatriculare straine.

  Noul art. 132-bis din codul stradal italian, referitor la numerele de inmatriculare straine, a trecut in Camera Deputatilor si a fost trimis in Senat spre votare. Se spune ca ar trebui sa intre in vigoare in primavara acestui an (2015) dupa ce va fi publicat in Gazeta Oficiala.
   In continuare va prezint continutul acestui articol.

 Art. 132-bis. Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all’esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un’apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.
3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all’articolo 134, entro sessanta giorni dall’acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all’utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l’effettuazione dell’adempimento omesso. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.
 4. Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.

sâmbătă, 21 martie 2015

Assegni familiari per figli maggiorenni studenti o apprendisti in Italia.

  Con la Circolare numero 13 del 12.01.2007 l'INPS ha introdotto  la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.

                                 

                                        Quando si possono richiedere e per chi



Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Ai fini della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Come procedere

  1. Il primo passo da compiere è far riconoscere il proprio nucleo come numeroso, cioè composto da almeno 4 figli o equiparati che non hanno ancora compiuto 26 anni. Per fare questo l’INPS ha messo a disposizione il modello ANF/NN  che non è altro che un’autocertificazione della propria situazione familiare. N.B. Al posto dell’autocertificazione si possono comunque presentare altresì il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato
  2. Il secondo passo è compilare il modello ANF42, cioè il modello che l’INPS ha previsto per richiedere l’autorizzazione ad includere nel proprio nucleo determinati familiari, in questo caso figli maggiorenni.
  3. Questi due modelli, compilati in ogni parte, vanno presentati, corredati del Documento d’identità del richiedente, ad uno sportello INPS di propria competenza territoriale.
  4. Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’INPS, il richiedente può compilare il modello ANF/DIP, allegando l’autorizzazione dell’INPS e presentarla al Datore di Lavoro, che è tenuto quindi a pagare gli assegni familiari anche per i suddetti familiari. Ovviamente potranno essere chiesti anche gli assegni familiari arretrati.
  5. Allo stesso modo, chi richiede gli Assegni direttamente all’INPS, ad esempio gli iscritti alla gestione separata o coloro che percepiscono la disoccupazione o la mobilità (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP.) dovranno allegare direttamente alla domanda i modelli di cui ai punti 1 e 2 della presente guida.
Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso. Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter dire che si tratta di nucleo familiare numersoso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF ne si dovrà indicare il loro eventuale reddito.
Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.


Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2011/09/assegni-per-il-nucleo-familiare-per-figli-maggiorenni-studenti-o-apprendisti/2/#ixzz3V0Vx6ZVG

marți, 17 martie 2015

Programma “Garanzia Giovani” per i giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni.

                                                               Articolo 1
                                                          Principi generali

1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio
per l’attuazione della Misura “Bonus Occupazione” del “Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, ai sensi dell’art. 123
comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L’INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante
le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi
Intermedi del Piano.
3. La gestione della misura da parte dell’INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro
188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in
conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.
4. Con cadenza mensile, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo
articolo 9 comma 1, l’INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed
erogati per il bonus e il saldo disponibile.

                                                                    Articolo 2
                                                          Destinatari dell’incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo economico il cui
importo è definito ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
2. Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani-Misura
Bonus Occupazionale” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al
diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un
percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del
Regolamento (UE) 1304/13.
3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o
inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni;
4. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9,
comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il
Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta
plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei
successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi
inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le
informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della
Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
5. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella
allegata al decreto (allegato n. 1).

                                                                     Articolo 3
                                                 Ambito territoriale di ammissibilità

1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al
decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di
lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del
giovane da assumere.

                                                                      Articolo 4
                                                    Tipologie contrattuali incentivate

1. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un
contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
2. Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1, l’incentivo è riconosciuto ai
datori di lavoro che assumono i giovani di cui all’articolo 2 con un contratto a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per
un periodo pari o superiore a sei mesi.
3. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore
al 60% dell’orario normale di lavoro.
4. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se
assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente,
ripartito e accessorio; l’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione
qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di
remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a
finanziamento pubblico.
       
                                                                 Articolo 5
                                                         Importo dell’incentivo

1. L’importo dell’incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto
(allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al
“Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, operata dai Centri per
l’Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni ovvero dal Ministero
del Lavoro nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del presente decreto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si
usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro
che ne faccia richiesta spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto
dell’importo già percepito.
4. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun
incentivo ulteriore al datore di lavoro

                                                                    Articolo 6
                                                 Modalità di fruizione dell’incentivo

1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in sei
quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a
dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di
pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata
effettiva dello stesso.
3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo
non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non
corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi
successivi.

                                                                    Articolo 7
                                Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
                                                 e incumulabilità con altri incentivi

1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito di
notifica, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’INPS per tutte le
tipologie di contratto incentivate.
3. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva.

                                                                   Articolo 8
                                                         Imputazione delle risorse

1. L’incentivo è concesso dall’INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia
Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.
2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di
compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale
operazione non ha incidenza nella fruizione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro
interessati.

                                                                   Articolo 9
                                           Procedimento di ammissione all’incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono
inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica,
indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità
definite dall’INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L’INPS:
a. determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla
classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane indicato nell’istanza preliminare;
b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia
Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in
favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
3. Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione
dell’istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell’art. 2, comma 4 del presente decreto.
In ogni caso le modalità di ammissione all’incentivo di giovani non profilati al momento della
presentazione dell’istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il
datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare
l’assunzione.
5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione,
chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
6. A seguito dell’autorizzazione l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle
denunce contributive.

                                                                   Articolo 10
                                          Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa

1. L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato
ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza
preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza
preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza
dell’assunzione.
Articolo 11
Norme di rinvio
1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l’INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da
apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in
apposita circolare emanata dall’INPS.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato
sul sito internet istituzionale “ www.lavoro.gov.it ” e sul sito “ www.garanziagiovani.gov.it ”.


              Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma
                                                             (articoli 1, 4, 7)

Regione Limite di spesa (euro) Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo 4.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Basilicata 627.180,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Calabria 10.790.413,26 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna 7.417.948,40 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia 2.500.000,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio 35.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Liguria 2.779.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Lombardia 52.393.780,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Marche 3.200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Molise 200.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento 783.500,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Puglia 28.454.459,00 Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna 12.209.063,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Sicilia 10.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Toscana 9.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Umbria 3.700.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto
Veneto 5.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 del presente Decreto

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014_Allegato%20n%201.pdf

miercuri, 11 martie 2015

Indennità di disoccupazione in convenzione stati UE.

La DS in convenzione con gli STATI membri dell'UNIONE EUROPEA (a partire dal 1° giugno 2002 anche dalla CONFEDERAZIONE SVIZZERA) è un'indennità estera il cui diritto è stabilito dalla legislazione dello STATO presso il quale il lavoratore è rimasto disoccupato. Egli può recarsi in un altro STATO dell'UNIONE EUROPEA conservando il diritto alla prestazione e questa verrà erogata dall'Istituzione competente per conto dello STATO in cui è stato maturato il diritto.

LA DOMANDA


Prima di trasferirsi in ITALIA per poter usufruire della prestazione il lavoratore doveva iscriversi e rimanere a disposizione per almeno quattro settimane dell'ufficio del lavoro dello Stato Europeo in cui era rimasto disoccupato (previa autorizzazione il rientro può essere anticipato).


Se in questo lasso di tempo non è stata trovata un'altra occupazione l'ufficio competente rilascia all'interessato il mod. E303 contenente tutti i dati che saranno utili per liquidare la prestazione di DS:

  • il termine entro cui l'interessato deve recarsi al Centro per l'impiego per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (di norma 7 giorni da quando il lavoratore non è più a disposizione dell'ufficio del lavoro estero, ma in casi eccezionali può essere prolungato);
  • la data iniziale e finale del periodo da indennizzare (massimo 3 mesi)
  • il numero delle giornate da indennizzare;
  • l'importo giornaliero della disoccupazione.

N.B.:Non tutti i paesi si comportano uniformemente, la GERMANIA generalmente assicura il pagamento di tutti i giorni della settimana , altri Stati (BELGIO - DANIMARCA) escludono le domeniche dalle giornate indennizzabili.


La domanda, che in questo caso non influisce sulla decorrenza della DS, va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego competenti e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:

  • mod. E303 compilato dallo STATO dell'UNIONE EUROPEA di provenienza;
  • dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupato e di aver adempiuto l'obbligo di presentarsi presso i Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.

N.B.:Se la dichiarazione di disponibilità avviene dopo il termine stabilito dal mod. E303 comporta un differimento della decorrenza della prestazione.


ATTENZIONE

La disoccupazione corrisposta in convenzione U.E. è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti gestiti dall'Istituto.


LE MODALITÀ DI PAGAMENTO



L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.


L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.

N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).

Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:

  • si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
  • si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;

Il pagamento cessa quando il disoccupato:

  • viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un'attività in proprio;
  • quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della prestazione;
  • la prestazione è stata erogata per il periodo massimo previsto;
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5908

luni, 2 martie 2015

Noul model CU 2015 (Certificazione Unica) in Italia.



Il nuovo modello CU 2015 certificazione unica sostituisce dal 2015 il vecchio modello CUD. La novità del CU al posto del CUD e il nuovo modello per la nuova certificazione unica redditi 2014 sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. Tale CU, pertanto, deve essere rilasciato da tutti i sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali e per gli altri redditi per i quali si utilizzava fino all'anno scorso, la certificazione libera.

Modello cu Pensionati, dipendenti e autonomi:

Nuovo Modello CUD 2015 pensionati, dipendenti e autonomi cos'è? Il nuovo modello CU 2015 è la nuova certificazione unica dei redditi par autonomi, pensionati e dipendenti che parte dal 2015 per i redditi relativi al 2014 e che sostituisce il vecchio CUD.
Come funziona il nuovo modello CU 2015? La Certificazione Unica mod. CU 2015 pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi, dovrà essere infatti utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati che potranno decidere anche, sempre a partire dal nuovo anno, di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato, e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi. Tale certificazione unica, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendete e al pensionato, entro il 28 febbraio 2015, ovvero, la stessa scadenza di consegna che aveva il vecchio CUD. Per cui, il compito dei sostituti di imposta a partire dal 2015 sarà quindi di certificare, per la prima volta, anche le ritenute operate sui lavoratori autonomi, oltre che quelle effettuate su dipendenti e pensionati. Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2015.
Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Nel CU 2015 spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta  dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria. Per scaricare il modello cu certificazione unica pensionati, dipendenti e autonomi:
modello CU 2015 Agenzia delle Entrate
Istruzioni compilazione certificazione unica redditi CU2015
Specifiche tecniche invio online CUD 2015 pensionati, autonomi e dipendenti.
Software compilazione modello Cu 2015 Agenzia delle Entrate

Quando consegna certificazione unica?

Il modello CUD, Certificazione Unica 2015 che sostituisce il vecchio CUD pensionati e dipendenti e che dal 2015 viene effettuato anche per i lavoratori autonomi, segue le stesse scadenze del CUD.
La consegna CU 2015 da parte dei sostituti di imposta al lavoratore, dipendente o pensionato dovrà essere entro il 28 febbraio 2015 mentre l'invio online certificazione unica 2015 all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 9 marzo 2015.

 

http://www.guidafisco.it/modello-cu-autonomi-pensionati-dipendenti-1145



  

joi, 12 februarie 2015

Subventii INPS in Italia.

Sono stati introdotti per sostenere persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si dividono in:
  • lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d'impiego);
  • lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario).
I progetti per l'erogazione dei sussidi sono stati promossi da:
  • Pubblica Amministrazione;
  • Enti pubblici economici;
  • Società a prevalente partecipazione pubblica;
  • Cooperative sociali, ecc.
Lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.



TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Sono stati utilizzati per tali progetti di lavoro:
  • lavoratori in cerca di prima occupazione;
  • disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
  • iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.


QUANTO SPETTA/ PER QUANTO SPETTA

L’assegno è erogato dall'Inps su richiesta dell'ente utilizzatore.


I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.
Il sussidio per L.S.U. spetta per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun progetto.
L'importo per l'anno 2010 è pari a € 533,13 mensili.
Ai lavoratori impiegati spettano, per i periodi di erogazione del sussidio, gli assegni per il nucleo familiare.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità (D.L. del 7/8/97 N° 280), l'assegno per l'anno 2010 è fissato in € 413,16 mensili.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5887

sâmbătă, 7 februarie 2015

Formulare utile pentru muncitorii din Regiunea Lazio (Italia) care lucreaza in constructii.

Formulare Cassa Edile din Latina.

- DOMANDA DI BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA
- DOMANDA PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
- LAVORATORI IN TRASFERTA ISCRITTI AD ALTRE CASSE
- DOMANDA PER PREMIO INSERIMENTO SETTORE EDILE
- RICORSO AL LAVORO TEMPORANEO L.196/97
- RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO EMODIALITICO
- QUESTIONARIO GRADIMENTO SERVIZI
- DOMANDA PER ASSEGNO FUNERARIO
- DOMANDA DI BORSA DI STUDIO / SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- DOMANDA DI BUONO LIBRI / SCUOLA MEDIA INFERIORE

Formulare Cassa Edile din Roma

- MODULO DA INVIARE PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO IN CONTO CORRENTE
- BORSE DI STUDIO
- CONVENZIONE CAF 2014
- REGOLAMENTO PRESTAZIONI

Formulare Cassa Edile din Frosinone

- BORSE DI STUDIO
- SUSSIDIO ALLO STUDIO
- RICHIESTA PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALE
- RICHIESTA PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALE MOD. 2
- RICHIESTA ANTICIPAZIONE T.F.R.
- RICHIESTA BONIFICO INTERNAZIONALE

Formulare Cassa Edile din Viterbo

- MODIFICA DATI ANAGRAFICI
- Modello di consenso informato per i lavoratori iscritti
- ASSEGNO DI STUDIO 2014/2015 RISERVATO AI FIGLI DI LAVORATORI EDILI E LAVORATORI STUDENTI
- DOMANDA ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
- RICHIESTA CONTRIBUTO PROTESI DENTARIA
- RICHIESTA CONTRIBUTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
- MODULO PER LA RICHIESTA DI RISCATTO DEL FONDO PREVEDI
- RICHIESTA DI CERTIFICATO DI ANAGRAFICO AL COMUNE

Formulare Cassa Edile din Rieti

A.P.E. 300 ORE
- FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO


joi, 5 februarie 2015

Formulare INPS Italia

     DISOCCUPAZIONI

-Domanda di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi (L. 92/2012, articolo 3, comma 17)
-Domanda di prestazione mini-ASpI
-Domanda di prestazione ASpI
-Comunicazione eventi con effetti su Indennità di disoccupazione ASpI
-Comunicazione eventi con effetti su Indennità di disoccupazione Mini ASpI
-Domanda di prestazioni di Disoccupazione Agricola e/o Assegno per il Nucleo Familiare

ASSEGNI FAMILIARI

-Dichiarazione del genitore naturale convivente con i figli ai fini del pagamento dell'assegno per il nucleo familiare. - [SR65]
-Domanda di assegno per il nucleo familiare lavoratori dipendenti. Domanda per la comunicazione della variazione della situazione del nucleo familiare.
-Domanda di assegno per il nucleo familiare su disoccupazione non agricola, su indennità di mobilità, su prestazioni antitubercolari e per lavoro svolto come addetto ai lavori domestici e familiari. Domanda per la comunicazione della variazione della situazione del nucleo familiare. - [SR32]
-Riconoscimento del diritto ad includere determinati familiari nel nucleo familiare e/o del diritto all'aumento dei livelli reddituali in presenza di particolari condizioni ai fini dell'applicazione della normativa sull'assegno per il nucleo familiare. - [SR03

MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITA'

-Autocertificazione relativa ai periodi di maternità e malattia.
-Indennità di malattia - Dichiarazione dell'assicurato/a in caso di infortunio non lavorativo, lavorativo o malattia professionale.
-Dichiarazione per l'erogazione dei trattamenti di famiglia famiglia nei casi di inattività in agricoltura dovuti a infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e purperio.
-Indennità di malattia - Dichiarazione dell'assicurato/a in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
-Attestato riguardante il mantenimento delle prestazioni in corso dell'assicurazione malattia e maternità.
-Rapporto medico in casi di inabilità al lavoro per malattia e maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale.





duminică, 25 ianuarie 2015

Social Card Straordinar 2015 Inps per disoccupati in Italia.

Cos’è la social card Inps 2015 straordinaria?

La social card straordinaria per disoccupati è una prestazione di sostegno al reddito fornito dall’Inps che prevede l’erogazione di un aiuto economico di 400 euro al mese. Come stabilito dalla Legge di Stabilità, il beneficio spetta esclusivamente ai soggetti disoccupati in possesso di determinati requisiti. Le famiglie a basso reddito, con persone over 65, e i nuclei familiari con bambini sotto i 3 anni hanno invece diritto alla social card ordinaria.
Ma come funziona la social card Inps? Come richiederla? La Social card straordinaria disoccupati Inps è una carta acquisti sulla quale viene accreditato, con cadenza mensile, un importo che può variare da 231 a 400 euro al mese. L’importo versato nella carta varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Per richiedere il beneficio, gli aventi diritto in possesso dei requisiti possono presentare la domanda, corredata su un apposito modulo, presso un qualunque sportello di Poste Italiane.

Come richiedere la social card straordinaria Inps?

A differenza della social card Inps ordinaria, quella per disoccupati parte da un progetto avviato in via sperimentale nel 2013, in 12 città italiane. La carta può essere utilizzata per fare acquisiti in negozi convenzionati, pagare bollette di luce e gas ecc.
La domanda corredata di tutta la documentazione viene presentata presso l’Ufficio Postale, che si occupa poi di inviarla al Comune. Una commissione comunale si occuperà di stabilire se ci sono i requisiti necessari per concedere il beneficio e in caso di esito positivo, di spedire la carta acquisti al richiedente e autorizzare l’accredito mensile da parte dell’Inps.

Social card Inps requisiti per ottenere la prestazione

Il soggetto richiedete deve essere cittadino italiano, comunitario, o extracomunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Possono accedere alla prestazione anche i rifugiati politici e i soggetti titolari di protezione sussidiaria, residenti nel Comune in cui presentano la domanda da almeno 12 mesi.
Il disoccupato deve inoltre risultare residente in uno dei Comuni in cui è partita la sperimentazione della social card straordinaria, ovvero in un comune delle otto Regioni del sud Italia (Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, Campania). Hanno diritto alla social card anche i disoccupati residenti nelle 12 città in cui il programma è già attivo dal 2013: Milano, Genova, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Catania, Palermo.
Per ottenere il beneficio è necessario che chi fa richiesta della social card Inps per disoccupati abbia un reddito Isee pari o inferiore a 3.000 euro e un patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro. Nel caso in cui il richiedente risulti titolare di un’indennità di natura previdenziale o assistenziale, l’ammontare complessivo delle prestazioni deve essere inferiore ai 600 euro al mese.
Il richiedente non deve essere proprietario di un autoveicolo immatricolato nei 12 mesi precedenti, e l’auto di sua proprietà non deve avere una cilindrata superiore a 1300cc. Per quanto riguarda le moto, il disoccupato che richiedere la social card non deve possedere motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi, pena l’esclusione dal beneficio.

Social card Inps 2015: condizioni d’accesso per il nucleo familiare del richiedente

Nel caso in cui il richiedente risultasse proprietario di un immobile ad uso abitativo, utilizzato come prima abitazione. Il valore dell’unità immobiliare in questione ai fini Ici/IMU deve essere inferiore a 30.000 euro. Ricordiamo inoltre che è necessario rispettare determinati requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente. È possibile infatti ottenere la prestazione se il nucleo familiare è composto da soggetti in età attiva (15-66 anni), di cui almeno uno abbia perso il lavoro negli ultimi 36 mesi.
In alternativa possono accedere alla prestazione i nuclei familiari in cui almeno un componente abbia un reddito da lavoro dipendente o da tipologie contrattuali flessibili. Tali nuclei familiari devono avere un reddito complessivo, percepito negli ultimi 6 mesi, inferiore ai 4.000 euro. In ogni caso per ottenere la social card Inps per disoccupati, nel nucleo familiare del richiedente deve essere presente almeno un minorenne fiscalmente a carico.
http://www.inpdapprestiti.it/social-card-inps-per-disoccupati-procedure-requisiti/

vineri, 23 ianuarie 2015

Jobs Act noul decret pentru munca in Italia.



Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.



Art. 1 – Campo di applicazione.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.

Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento

e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.

La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Art. 4 – Vizi formali e procedurali.

Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5 – Revoca del licenziamento.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Art. 6 – Offerta di conciliazione.

In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla

legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.

Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.

Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.

Ai fini del calcolo delle indennità e dell’impoto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.

Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.

Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Art. 10 – Licenziamento collettivo.

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o

dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 11 – Contratto di ricollocazione.

È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.

Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:

il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;

il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;

il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.

Art. 12 – Rito applicabile.

Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68

marți, 20 ianuarie 2015

Somajul agricol 2015 (disoccupazione agricola) in Italia.

Șomajul agricol este o prestație la care au dreptul muncitorii care lucrează în agricultură si sunt inscrisi pe listele nominale de muncitori agricoli.


CINE ARE DREPTUL
 • muncitorii temporari;
• micii fermieri;
• asociatii familiare;
• micii cultivatori care integrează până la 51 de zile de înscriere în listele nominale prin contribuții voluntare;
• muncitorii agricoli pe termen nelimitat care lucrează doar o parte a anului.

CINE NU ARE DREPTUL
 • muncitorii din afara UE, cu un permis de ședere pentru muncă sezonieră;
• muncitorii care își depună cererea de somaj după expirarea termenului limită;
• muncitorii înscriși intr-una din regiile autonome sau separate pentru întregul an, sau pentru o parte a anului, dar numărul de zile lucrătoare care se încadrează în perioada de inscriere este mai mare decât activitatea unui muncitor;
• muncitorii pensionari la data de 1 ianuarie a anului de competenta a prestatiei de somaj. În caz de pensionare în cursul anului, numărul de zile compensate pentru șomaj agricol este re-proportionata, comparativ cu numărul de luni înainte de data intrării în vigoare a pensionării;
• muncitorii care demisionează voluntar, cu excepția:
         - mamele care lucrează si care demisionează în cursul perioadei de naștere (sau tații);
          - cei care demisionează din motive intemeiate (nu din motive personale).

CÂND AI DREPTUL
Practica de șomajul este pentru muncitorii agricoli care au:

• includerea în listele nominale de lucrători agricoli angajați temporari, pentru anul la care se referă cererea sau un raport de muncă pe termen nelimitat agricol pentru o parte a anului la care se refera somajul;
• cel puțin doi ani de vechime în asigurări împotriva șomajului involuntar (prin inscrierea in listele agricole de cel puțin doi ani sau, alternativ, cu includerea în listele pentru anul referitoare la furnizarea și acreditarea unei contribuții împotriva șomaj involuntar pentru activități non-agricole care depind de referință bienal precedent practicei de somaj);
• cel puțin 102 zile de contribuții în ultimii doi ani constituit de anul la care se referă indemnizatia și anul precedent (această cerință poate fi cumulate cu contribuții relative unei munci ne agricola, cu condiția ca zilele lucrate in agricultura sa prevaleze fata de cele lucrate in alte sectoare).


Ele pot fi folosite pentru a atinge 102 zile de contribuții, chiar și cele figurat legate de perioadele de concediu de maternitate obligatoriu și concediul pentru creșterea copilului.


CAT DUREAZA
Indemnizatia dureaza:

• pentru un număr de zile egale cu cele lucrate în limita maximă de 365 (366) zile pe an, de la care trebuie să se scada: zilele de lucrător dependent agricol și non-agricol; zilele muncite pe cont propriu; zilele compensate pentru alte motive, cum ar fi boala, maternitate etc.; nu pot beneficia de indemnizatie cei care au expatriere definitiva;
• indemnizatia este de 40% din salariul de referință. Din suma datorată se retine de 9% pentru fiecare zi de prestații de șomaj pentru contribuția de solidaritate. Această contributie se efectuează pentru un număr maxim de 150 de zile.


P.S. Muncitorilor agricoli pe termen nelimitat indemnizația li se plătește într-o cantitate egală cu 30% din salariul actuale. Nu se aplică contribuției de solidaritate.


CEREREA

Practica de șomajului agricol trebuie să fie prezentata până la 31 martie a anului următor anului la care se refera somajul, sancțiunea decăderia din drepturi. În cazul în care această dată cade într-o duminică sau o sărbătoare legală termenul limită împins înainte la următoarea zi lucrătoare.

În caz de deces al asiguratului, cererea poate fi depusă de către moștenitori pana la aceeași dată (31 martie a anului următor).


MODURI DE PLATA
Indemnizatia este plătită direct de INPS într-o singură transa.

Muncitorul trebuie să indice pe cererea de somaj următoarele moduri de plata:

• creditarea in cont bancar sau poștal, livret poștal, Card INPS sau card de plată dotat cu IBAN (solicitantul trebuie să fie titularul IBAN);
• bonific la ghișeul de orice oficiu poștal din teritoriul național (plată în numerar este permisă numai pentru sume de până la 1.000 €), în urma unei evaluări a identitatii destinatarului, prin:
          -documentul de identificare;
           -codul fiscal;
           - livrarea originalului scrisorii de notificare a disponibilității de plată trimise prin posta la    
              persoana interesata.
Indemnizația nu se plătește dacă cererea este depusă după termenul limită.