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duminică, 25 ianuarie 2015

Social Card Straordinar 2015 Inps per disoccupati in Italia.

Cos’è la social card Inps 2015 straordinaria?

La social card straordinaria per disoccupati è una prestazione di sostegno al reddito fornito dall’Inps che prevede l’erogazione di un aiuto economico di 400 euro al mese. Come stabilito dalla Legge di Stabilità, il beneficio spetta esclusivamente ai soggetti disoccupati in possesso di determinati requisiti. Le famiglie a basso reddito, con persone over 65, e i nuclei familiari con bambini sotto i 3 anni hanno invece diritto alla social card ordinaria.
Ma come funziona la social card Inps? Come richiederla? La Social card straordinaria disoccupati Inps è una carta acquisti sulla quale viene accreditato, con cadenza mensile, un importo che può variare da 231 a 400 euro al mese. L’importo versato nella carta varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Per richiedere il beneficio, gli aventi diritto in possesso dei requisiti possono presentare la domanda, corredata su un apposito modulo, presso un qualunque sportello di Poste Italiane.

Come richiedere la social card straordinaria Inps?

A differenza della social card Inps ordinaria, quella per disoccupati parte da un progetto avviato in via sperimentale nel 2013, in 12 città italiane. La carta può essere utilizzata per fare acquisiti in negozi convenzionati, pagare bollette di luce e gas ecc.
La domanda corredata di tutta la documentazione viene presentata presso l’Ufficio Postale, che si occupa poi di inviarla al Comune. Una commissione comunale si occuperà di stabilire se ci sono i requisiti necessari per concedere il beneficio e in caso di esito positivo, di spedire la carta acquisti al richiedente e autorizzare l’accredito mensile da parte dell’Inps.

Social card Inps requisiti per ottenere la prestazione

Il soggetto richiedete deve essere cittadino italiano, comunitario, o extracomunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Possono accedere alla prestazione anche i rifugiati politici e i soggetti titolari di protezione sussidiaria, residenti nel Comune in cui presentano la domanda da almeno 12 mesi.
Il disoccupato deve inoltre risultare residente in uno dei Comuni in cui è partita la sperimentazione della social card straordinaria, ovvero in un comune delle otto Regioni del sud Italia (Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, Campania). Hanno diritto alla social card anche i disoccupati residenti nelle 12 città in cui il programma è già attivo dal 2013: Milano, Genova, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Catania, Palermo.
Per ottenere il beneficio è necessario che chi fa richiesta della social card Inps per disoccupati abbia un reddito Isee pari o inferiore a 3.000 euro e un patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro. Nel caso in cui il richiedente risulti titolare di un’indennità di natura previdenziale o assistenziale, l’ammontare complessivo delle prestazioni deve essere inferiore ai 600 euro al mese.
Il richiedente non deve essere proprietario di un autoveicolo immatricolato nei 12 mesi precedenti, e l’auto di sua proprietà non deve avere una cilindrata superiore a 1300cc. Per quanto riguarda le moto, il disoccupato che richiedere la social card non deve possedere motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi, pena l’esclusione dal beneficio.

Social card Inps 2015: condizioni d’accesso per il nucleo familiare del richiedente

Nel caso in cui il richiedente risultasse proprietario di un immobile ad uso abitativo, utilizzato come prima abitazione. Il valore dell’unità immobiliare in questione ai fini Ici/IMU deve essere inferiore a 30.000 euro. Ricordiamo inoltre che è necessario rispettare determinati requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente. È possibile infatti ottenere la prestazione se il nucleo familiare è composto da soggetti in età attiva (15-66 anni), di cui almeno uno abbia perso il lavoro negli ultimi 36 mesi.
In alternativa possono accedere alla prestazione i nuclei familiari in cui almeno un componente abbia un reddito da lavoro dipendente o da tipologie contrattuali flessibili. Tali nuclei familiari devono avere un reddito complessivo, percepito negli ultimi 6 mesi, inferiore ai 4.000 euro. In ogni caso per ottenere la social card Inps per disoccupati, nel nucleo familiare del richiedente deve essere presente almeno un minorenne fiscalmente a carico.
http://www.inpdapprestiti.it/social-card-inps-per-disoccupati-procedure-requisiti/

vineri, 23 ianuarie 2015

Jobs Act noul decret pentru munca in Italia.



Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.



Art. 1 – Campo di applicazione.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.

Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento

e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.

La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Art. 4 – Vizi formali e procedurali.

Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5 – Revoca del licenziamento.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Art. 6 – Offerta di conciliazione.

In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla

legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.

Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.

Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.

Ai fini del calcolo delle indennità e dell’impoto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.

Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.

Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Art. 10 – Licenziamento collettivo.

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o

dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 11 – Contratto di ricollocazione.

È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.

Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:

il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;

il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;

il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.

Art. 12 – Rito applicabile.

Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68

marți, 20 ianuarie 2015

Somajul agricol 2015 (disoccupazione agricola) in Italia.

Șomajul agricol este o prestație la care au dreptul muncitorii care lucrează în agricultură si sunt inscrisi pe listele nominale de muncitori agricoli.


CINE ARE DREPTUL
 • muncitorii temporari;
• micii fermieri;
• asociatii familiare;
• micii cultivatori care integrează până la 51 de zile de înscriere în listele nominale prin contribuții voluntare;
• muncitorii agricoli pe termen nelimitat care lucrează doar o parte a anului.

CINE NU ARE DREPTUL
 • muncitorii din afara UE, cu un permis de ședere pentru muncă sezonieră;
• muncitorii care își depună cererea de somaj după expirarea termenului limită;
• muncitorii înscriși intr-una din regiile autonome sau separate pentru întregul an, sau pentru o parte a anului, dar numărul de zile lucrătoare care se încadrează în perioada de inscriere este mai mare decât activitatea unui muncitor;
• muncitorii pensionari la data de 1 ianuarie a anului de competenta a prestatiei de somaj. În caz de pensionare în cursul anului, numărul de zile compensate pentru șomaj agricol este re-proportionata, comparativ cu numărul de luni înainte de data intrării în vigoare a pensionării;
• muncitorii care demisionează voluntar, cu excepția:
         - mamele care lucrează si care demisionează în cursul perioadei de naștere (sau tații);
          - cei care demisionează din motive intemeiate (nu din motive personale).

CÂND AI DREPTUL
Practica de șomajul este pentru muncitorii agricoli care au:

• includerea în listele nominale de lucrători agricoli angajați temporari, pentru anul la care se referă cererea sau un raport de muncă pe termen nelimitat agricol pentru o parte a anului la care se refera somajul;
• cel puțin doi ani de vechime în asigurări împotriva șomajului involuntar (prin inscrierea in listele agricole de cel puțin doi ani sau, alternativ, cu includerea în listele pentru anul referitoare la furnizarea și acreditarea unei contribuții împotriva șomaj involuntar pentru activități non-agricole care depind de referință bienal precedent practicei de somaj);
• cel puțin 102 zile de contribuții în ultimii doi ani constituit de anul la care se referă indemnizatia și anul precedent (această cerință poate fi cumulate cu contribuții relative unei munci ne agricola, cu condiția ca zilele lucrate in agricultura sa prevaleze fata de cele lucrate in alte sectoare).


Ele pot fi folosite pentru a atinge 102 zile de contribuții, chiar și cele figurat legate de perioadele de concediu de maternitate obligatoriu și concediul pentru creșterea copilului.


CAT DUREAZA
Indemnizatia dureaza:

• pentru un număr de zile egale cu cele lucrate în limita maximă de 365 (366) zile pe an, de la care trebuie să se scada: zilele de lucrător dependent agricol și non-agricol; zilele muncite pe cont propriu; zilele compensate pentru alte motive, cum ar fi boala, maternitate etc.; nu pot beneficia de indemnizatie cei care au expatriere definitiva;
• indemnizatia este de 40% din salariul de referință. Din suma datorată se retine de 9% pentru fiecare zi de prestații de șomaj pentru contribuția de solidaritate. Această contributie se efectuează pentru un număr maxim de 150 de zile.


P.S. Muncitorilor agricoli pe termen nelimitat indemnizația li se plătește într-o cantitate egală cu 30% din salariul actuale. Nu se aplică contribuției de solidaritate.


CEREREA

Practica de șomajului agricol trebuie să fie prezentata până la 31 martie a anului următor anului la care se refera somajul, sancțiunea decăderia din drepturi. În cazul în care această dată cade într-o duminică sau o sărbătoare legală termenul limită împins înainte la următoarea zi lucrătoare.

În caz de deces al asiguratului, cererea poate fi depusă de către moștenitori pana la aceeași dată (31 martie a anului următor).


MODURI DE PLATA
Indemnizatia este plătită direct de INPS într-o singură transa.

Muncitorul trebuie să indice pe cererea de somaj următoarele moduri de plata:

• creditarea in cont bancar sau poștal, livret poștal, Card INPS sau card de plată dotat cu IBAN (solicitantul trebuie să fie titularul IBAN);
• bonific la ghișeul de orice oficiu poștal din teritoriul național (plată în numerar este permisă numai pentru sume de până la 1.000 €), în urma unei evaluări a identitatii destinatarului, prin:
          -documentul de identificare;
           -codul fiscal;
           - livrarea originalului scrisorii de notificare a disponibilității de plată trimise prin posta la    
              persoana interesata.
Indemnizația nu se plătește dacă cererea este depusă după termenul limită.

Assegno per il Terzo Figlio 2015 in Italia.

L’Assegno terzo Figlio Inps 2015 fa parte di una serie di agevolazioni previste dallo Stato a sostegno del reddito delle famiglie numerose. Tale iniziativa, inquadrata con il termine esatto di Assegno per il Nucleo Familiare ANF 2015 è da intendersi come un aiuto economico per le famiglie numerose e prevede pertanto che sia richiesto e concesso dal Comune in cui la famiglia risiede e venga pagato dall’INPS. La fruizione di tale benefico, può essere richiesto ogni anno o parte di esso, ossia, per tutti i periodi in cui nella famiglia numerosa sono presenti i 3 figli minorenni.
La domanda assegni terzo figlio INPS 2015 va presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, quindi entro il 31gennaio 2015, la domanda assegno 3° figlio 2015 INPS va presentata invece entro il 31 gennaio 2016.

Cos’è e chi ne ha diritto? Requisiti:

Affinché l’assegno per il terzo figlio 2015 possa essere pagato è necessario che la famiglia richiedente possegga al momento della domanda tutti i requisiti necessari alla concessione dell’agevolazione, pertanto, per avere diritto all’Assegno sono necessari i seguenti requisiti.
1) Assegno terzo Figlio 2015 Requisito di Cittadinanza
Per avere diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare 2015 famiglie numerose è necessario che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario residente nel territorio dello Stato.
I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno a lungo termine, ovvero in possesso della “carta di soggiorno”, hanno diritto all’assegno Inps per nuclei familiari numerosi rilasciato dai Comuni.
2) Assegno Terzo Figlio 2015: Requisito del Nucleo Familiare
Per avere diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare 2015 e al Bonus per famiglie numerose 2015 è necessario che il nucleo familiare sia composto da almeno un genitore con 3 o più figli, tutti di età inferiore agli anni 18, compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo e devono far parte della stessa famiglia anagrafica.
 L’assegno non può essere concesso se alcuno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi, ai sensi dell’art.2 L.184/1983.
In caso di irreperibilità del richiedente: di esclusione dall’esercizio della potestà genitoriale, ovvero in caso di applicazione, nei confronti del richiedente di provvedimenti di cui all’art. 333 del codice civile, il Comune può concedere l’assegno ad un altro componente la famiglia anagrafica.
In caso di decesso del richiedente: l’assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, su domanda dell’interessato, all’altro genitore o ad altro componente purché facente parte della famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
Per avere diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare famiglie numerose è necessario che il reddito complessivo per l’anno 2014 dichiarato nell’ultimo 730 o Unico, o in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, reddito complessivo ai fini Irpef risultante dall’ultimo CUD e la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, non sia superiore ai limiti fissati ogni anno dal governo di concerto con l'INPS con rivalutazione annuale ISTAT.
Assegno terzo figlio limite reddito: l’ISEE pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.
Si ricorda inoltre che a partire dal 1 gennaio 2015, entrano in vigore le nuove modalità di richiesta e rilascio nuovo ISEE 2015 che si calcola su redditi che prima erano esentati dalla dichiarazione.

Come fare Domanda INPS?

La domanda per la concessione dell’Assegno terzo figlio 2015 famiglie numerose va presentata entro il termine del 31 gennaio 2015.
La domanda va presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2014 va richiesto entro il 31 gennaio 2015 e quello relativo all'anno 2015 va richiesto entro il 31 gennaio 2016).
La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISEE 2014 da fare presso i CAF e Patronati. La domanda deve essere presentata entro la data di compimento del 18° anno di età del figlio.


Quali documenti servono?

L’assegno per il terzo figlio 2015 documenti, riguarda la documentazione che gli interessati e gli aventi diritto devono presentare in allegato al modulo di domanda al Comune di residenza:
fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE aggiornata all’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF.
modulo di domanda INPS disponibile direttamente presso i Caf e Patronati.
copia di documento di identità valido.

Qanto è l'importo dell'assegno mensile?

L’Assegno terzo figlio 2015 famiglie numerose viene concesso dal Comune di residenza e pagato dall’INPS a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti necessari oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori mentre il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISEE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
La misura intera per l’assegno varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISEE, l'importo assegno terzo figlio INPS 2014 è, qualora corrisposto integralmente, pari a euro 141,02 per 13 mensilità.
In rapporto al valore dell’ISEE può essere corrisposoto un assegno terzo figlio comune in misura ridotta. L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Inps bonus per famiglie numerose:

L’Assegno terzo figlio 2015  famiglie numerose viene concesso dal Comune di residenza e pagato dall’INPS che provvede ad inviare al domicilio del richiedente una comunicazione con la si fa presente l’accettazione della domanda ed accreditare la somma spettante sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.
Il pagamento avviene con scadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

luni, 19 ianuarie 2015

Bonus di 1200 euro al mese per chi assiste un familiare disabile o un anziano.

Le domande per il contributo possono essere presentate a maggio 2015: ecco come richiederlo ed a chi rivolgersi.

Chiunque stia assistendo un familiare anziano non autosufficiente o un parente diversamente abile, ha diritto ad un bonus fino a 1200 euro al mese. Il progetto, denominato Home care premium, è un premio che spetta a chi si prende cura, assiste e supporta a domicilio familiari con handicap gravi, è promosso dall'Inps e rivolto a tutti i dipendenti e pensionati pubblici, utenti dell'INPS che gestisce i Dipendenti Pubblici per effetto del Decreto Ministeriale numero 45/078, e qualora i soggetti in questione siano ancora in vita, i coniugi che convivono e congiunti di primo grado. Del progetto possono beneficiare anche i minori disabili figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.

Chi volesse richiedere il bonus ma anche i servizi socioassistenziali, potrà fare la domanda nel mese di maggio del 2015, presentando gli appositi modelli a mano oppure online. Prima è necessario però assicurarsi sul sito dell'Inps controllando nella sezioni Nuovi Bandi. Per presentare le domande per via telematica sul sito dell'Inps è necessario essere provvisti di un codice Pin e mettersi anche in contatto con quegli enti che aderiscono a questo progetto.

Quando si invierà la domanda per il contributo bisognerà presentare anche il modello ISEE, indispensabile affinché la richiesta venga accolta. È importante anche sapere che per presentare le domande per il contributo, il disabile o l'anziano non autosufficiente dovrà iscriversi alla banca dati del familiare dipendente pubblico o pensionato Inpdap. Al momento il programma non prevede alcun limite di reddito. La somma erogata andrà da 400 euro fino ad un massimo di 1.200 euro al mese. Per informazioni su come iscrivere la persona disabile nella Banca Dati, bisognerà prendere come riferimento il sito Inps, stampare e compilare un modulo in formato pdf che sarà a disposizione nella sezione riguardante Bandi e Concorsi Welfare dove si potrà consultare anche l'elenco di tutti gli enti che hanno aderito al programma. Il sito Inps viene regolarmente aggiornato con le novità riguardanti le famiglie italiane e tutte le persone che soggiornano nel nostro paese e si consiglia di consultarlo periodicamente.

Bonus Bebè 2015 in Italia.

    Bonusul Bebè 2015, prevazut in legea de stabilitate, este oficial intrat in vigoare si se aplica pentru copiii nascuti de la 1 ianuarie 2015 si pana la 31 decembrie 2017. Dreptul la bonus se are pana cand copilul implineste 3 ani si poate dispune de el atat parintii naturali cat si parintii adoptivi. Din acest an au dreptul la 80 euro lunar (960 euro anual) familiile a caror model ISEE nu depaseste 25.000 euro pe an, iar familiile a caror model ISEE nu depaseste 7.000 euro pe an, au dreptul la 160 euro pe luna.
   De el pot beneficia mamele cu cetatenia italiana, mamele cu cetatenia unui stat membru UE, dar si mamele cu cetatenia unui stat extracomunitar care au un regular permis de sedere in Italia.

P.S. Este de precizat ca acest bonus bebè 2015 nu are nici o legatura cu bonusul de 80 euro pe care muncitorii le primesc pe statul de plata (busta paga).

miercuri, 7 ianuarie 2015

Somaj "NASPI" in Italia.

   În Italia, muncitorii care au avut un contract de muncă, au dreptul la indemnizație de șomaj (disoccupazione NASPI) după încheierea raportului de muncă. Această indemnizație, le este adresată celora care au pierdut locul de muncă involuntar (nu din vina lor) sau la terminarea contractului de muncă ( pentru cei cu contract de muncă determinat).

   Această indemnizație, intră în vigoare începând cu a opta zi de la încetarea raportului de muncă, dacă cererea de șomaj este prezentată în primele opt zile. Dacă cererea este prezentată după a opta zi, indemnizația va intra în vigoare din ziua succesivă prezentării acestea.

   În următoarele 15 zile de la depunerea cererii de șomaj, trebuie să vă prezentați la „centro per l impiego” pentru a prezenta pactul de serviciu personalizat. Dacă nu vă prezentați, veți fi convocați de cei de la „centro per l impiego.”

   Pentru a avea dreptul la indemnizația de șomaj NASPI, trebui să fi lucrat cel puțin 13 săptămâni în ultimii 4 ani. Perioada de șomaj, pe care o veți primi, va fi jumătate di săptămânile lucrate în ultimii 4 ani.

  Cererea de șomaj va fi prezentată la INPS doar în format electronic, prin intermediul unui patronat sau singuri dacă aveți accesul la „servizi per i cittadini”, în cel mult 68 de zile de la data încheierii raportului de muncă. Indemnizație pe care o veți primi, va fi de 75% din media salariilor din ultimii 4 ani (pentru anul 2024 indemnizația maximă este de 1550,42 euro).